La pubblicità di Alice costa a Telecom Italia una multa dallAgcom
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto a Telecom Italia una sanzione amministrativa di 30.000 Euro, a causa di alcuni spot su "Alice casa Internet" che non avrebbero fornito agli utenti tutte le informazioni sui costi del servizio.
Autore: Redazione D.Life
30.000 Euro: questa la multa per pratica commerciale scorretta, inflitta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Telecom Italia , a causa di due spot televisivi su "Alice casa Internet". Come messo in luce dal bollettino dell'Agcom , l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti dell'operatore telefonico , per presunta violazione degli art. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: veniva infatti ipotizzato che gli spot in questione avessero "potuto indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche e alle complessive condizioni economiche di fruizione dell'offerta pubblicizzata, attraverso affermazioni ingannevoli e omissive, con particolare riferimento alle indicazioni relative all'effettivo costo mensile del servizio successivamente ai primi quattro mesi, nonchà© alla presenza di costi aggiuntivi per l'attivazione del servizio e per l'esercizio del diritto di recesso entro un anno dalla conclusione del contratto." Al termine delle indagini, Telecom è stata riconosciuta colpevole e le è stata inflitta una sanzione amministrativa di 30.000 Euro. Come sottolineato nel bollettino "le informazioni sui costi del servizio costituiscono informazioni essenziali sull'offerta pubblicizzata nella misura in cui attengono alla valutazione dell'effettiva convenienza dell'offerta del servizio e di fruizione del medesimo. Pertanto devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio". Agcom ha messo in risalto come questa esigenza di chiarezza sia ancora più rilevante per il settore della telefonia , "caratterizzato dal proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati, completezza e comprensibilità delle informazioni si qualificano come un onere minimo dell'operatore pubblicitario soprattutto al fine di consentire la percezione dell'effettiva convenienza degli stessi, per cui la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza delle condizioni di fruizione dell'offerta pubblicizzata".
Visualizza la versione completa sul sito
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy . Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto