Secondo una
sentenza della
Corte Europea di Giustizia, resa nota oggi,
eBay, uno dei principali siti di
vendita on line, può essere ritenuto responsabile della distribuzione, attraverso il sito stesso, di materiale contraffatto. Per evitare che ciò avvenga il sito sarà obbligato ad adottare misure che consentano l'identificazione dei venditori.
In pratica con questa sentenza la Corte ha voluto mettere in evidenza la responsabilità delle società che gestiscono un mercato online per le violazioni del diritto dei marchi commesse dai suoi utenti.
La diatriba era partita dalla casa cosmetica
L'Orà©al che contestava a eBay di essere coinvolta nelle violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del suo sito.
La società francese, inoltre, aveva messo in evidenza come acquistando presso servizi di posizionamento a pagamento su Internet (come il sistema
AdWords di Google) parole chiave corrispondenti ai nomi dei marchi della L'Orà©al, eBay dirigeva i propri utenti verso prodotti che contravvengono il diritto dei marchi, proposti in vendita sul suo sito Internet.
La L'Orà©al, ritenendo inadeguati gli sforzi fatti da Bay per impedire la vendita dei
prodotti contraffatti sul proprio sito, ha deciso di fare causa il sito di e-commerce, individuando diverse forme di violazione, nel novero delle quali rientrano la vendita e l'offerta in vendita, a consumatori nell'Unione, di prodotti contrassegnati da marchi della L'Orà©al destinati, da quest'ultima, alla vendita in Stati terzi (importazione parallela).
Nella sentenza si sottolinea come un'azienda della portata di
eBay abbia delle responsabilità morali e oggettive nella vendita di oggetti contraffatti attraverso al propria rete qualora non intervenisse prontamente per evitare questo abuso e rendere inaccessibili le merci false.
La Corte infatti ha ritenuto che "il gestore (ossia eBay n.d.r.) anche laddove non abbia svolto tale ruolo attivo non può fruire del suddetto esonero dalla propria responsabilità se sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita online e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito per rimuovere i dati dal suo sito o rendere impossibile l'accesso a tali dati".
Di conseguenza la Corte considera che il diritto dell'Unione
impone agli Stati membri "di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive enon devono creare ostacoli al commercio legittimo".
La questione che ha portato a tale sentenza era nata nel 2007, quando la nota casa francese di cosmetici e prodotti per il corpo
L'Oreal aveva chiamato in causa il sito di aste on line per aver concesso la vendita in 5 diversi paesi di profumi contraffatti che riportavano proprio il marchio di questa casa produttrice.
La sentenza completa della Corte può essere consultata cliccando qui (la sentenza in questione è quella della causa C-324/09).