Telefonia, Adiconsum: basta modifiche unilaterali degli operatori nei contratti in corso di validità

Adiconsum: "E basta anche agli accordi tra operatori che rendono inutile la disdetta del contratto da parte dei consumatori".

Autore: Redazione BitCity

"Da tempo abbiamo denunciato la pratica della fatturazione a 28 giorni posta in essere dalle aziende telefoniche – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale in merito alla proposta di legge “Morani” che introduce l’obbligo di fatturazione su base mensile, rafforza i poteri di vigilanza delle Authority competenti, prevede un aumento delle sanzioni e limita la possibilità delle aziende di telefonia di modificare in modo unilaterale le condizioni contrattuali. 
"Per questo abbiamo chiesto, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro dello Sviluppo Economico e al presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, un intervento legislativo per modificare l’art. 70 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, affinché si vieti alle aziende di modificare unilateralmente gli articoli contrattuali e le tariffe per tutta la durata del contratto, e si introduca, nel Codice del Consumo, l’obbligo del rispetto del calendario legale per la fatturazione delle aziende". 
"L’art. 70, infatti, non garantisce più i consumatori, ma permette solo all’azienda di apportare modifiche unilaterali a suo esclusivo vantaggio. Nella telefonia mobile, infatti, tutti i contratti che alla stipula indicavano la durata “per sempre” o “illimitata”, con la modifica sono diventati “limitati” nel tempo e nella quantità – specifica Mauro Vergari, Responsabile Comunicazioni di Adiconsum. A nulla vale la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto senza costi e cambiare operatore, perché tutte le aziende telefoniche applicano, ormai, la tariffazione a 28 giorni e stanno contagiando anche il mercato dei servizi in abbonamento (Sky docet!)". 
"Ad avviso di Adiconsum, in merito alla proposta di legge Morani – conclude De Masi – non basta dare la possibilità alle aziende di fare le modifiche se è presente un giustificato motivo. Occorre specificare che il contratto stipulato non può variare unilateralmente durante la sua validità e che eventuali modifiche, prima di essere  applicate, devono essere autorizzate dalle Autorità".

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