Alla camera si sta esaminando un
nuovo disegno di legge riguardante la responsabilità dei provider, il diritto di accesso a internet e l'enforcement online dei diritti di proprietà intellettuale.
Tale disegno di legge prende il nome dai promotori, ossia i deputati del Pdl
Elena Centemero e Santo Versace e torna sui problemi dibattuti nel corso della discussione sulla
delibera Agcom contro la pirateria. Nello specifico, la legge è composta da due articoli: il primo che, come spiega la Camera "interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting, specificando che i fatti e le circostanze che rendono manifesta al prestatore di informazioni l'illiceità dell'attività o dell'informazione, facendo venir meno l'esenzione da responsabilità , comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o ad informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio; che i corrispondenti obblighi di rimozione e di disabilitazione dell'accesso alle informazioni illecite sorgono in ogni caso in cui il prestatore di servizi sia venuto a conoscenza di tale illiceità , per effetto della comunicazione delle autorità competenti o di qualunque soggetto interessato".
Il principio affiderebbe un
ruolo preponderante alle segnalazioni di violazione di copyright anche da parte di singoli utenti.
In base a questa disposizione, inoltre, qualsiasi soggetto interessato si ritroverebbe ad avere poteri e funzioni propri dell'autorità giudiziaria nel notificare anche solo semplici ipotesi di comportamenti che, nel nostro ordinamento, hanno valenza penale.
L'articolo 2 del decreto, invece, modifica l'articolo 17 della direttiva sul commercio elettronico che prevede la non responsabilità preventiva e quindi il non obbligo di sorveglianza per gli intermediari.
Il provider ha così solo una responsabilità "ex-post" su tutti i contenuti caricati e non anche quella "ex-ante".
Il comma c dell'articolo 2, inoltre, impone ai provider di "sospendere la fruizione dei servizi dei destinatari di tali servizi che pongono in esame violazioni dei diritti di proprietà industriale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte degli stessi soggetti".
A
questo indirizzo è possibile scaricare il testo completo del disegno di legge.