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Parlamento, disegno di legge contro il P2P

La camera ha proposto un nuovo DDL riguardante la responsabilità  dei provider, il diritto di accesso a internet e l'enforcement online dei diritti di proprietà  intellettuale.

Autore: Chiara Bernasconi

Pubblicato il: 21/09/2011

Alla camera si sta esaminando un nuovo disegno di legge riguardante la responsabilità  dei provider, il diritto di accesso a internet e l'enforcement online dei diritti di proprietà  intellettuale.
Tale disegno di legge prende il nome dai promotori, ossia i deputati del Pdl Elena Centemero e Santo Versace e torna sui problemi dibattuti nel corso della discussione sulla delibera Agcom contro la pirateria. Nello specifico, la legge è composta da due articoli: il primo che, come spiega la Camera "interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, Responsabilità  nell'attività  di memorizzazione di informazioni - hosting, specificando che i fatti e le circostanze che rendono manifesta al prestatore di informazioni l'illiceità  dell'attività  o dell'informazione, facendo venir meno l'esenzione da responsabilità , comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività  o dall'informazione, anche in relazione ad attività  o ad informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio; che i corrispondenti obblighi di rimozione e di disabilitazione dell'accesso alle informazioni illecite sorgono in ogni caso in cui il prestatore di servizi sia venuto a conoscenza di tale illiceità , per effetto della comunicazione delle autorità  competenti o di qualunque soggetto interessato".
Il principio affiderebbe un ruolo preponderante alle segnalazioni di violazione di copyright anche da parte di singoli utenti.
In base a questa disposizione, inoltre, qualsiasi soggetto interessato si ritroverebbe ad avere poteri e funzioni propri dell'autorità  giudiziaria nel notificare anche solo semplici ipotesi di comportamenti che, nel nostro ordinamento, hanno valenza penale.
L'articolo 2 del decreto, invece, modifica l'articolo 17 della direttiva sul commercio elettronico che prevede la non responsabilità  preventiva e quindi il non obbligo di sorveglianza per gli intermediari.
Il provider ha così solo una responsabilità  "ex-post" su tutti i contenuti caricati e non anche quella "ex-ante".
Il comma c dell'articolo 2, inoltre, impone ai provider di "sospendere la fruizione dei servizi dei destinatari di tali servizi che pongono in esame violazioni dei diritti di proprietà  industriale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte degli stessi soggetti".
A questo indirizzo è possibile scaricare il testo completo del disegno di legge.



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