La conclusione a cui è giunto l'avvocato generale
Cruz Villalà³n, recentemente intervenuto per proporre la sua soluzione giuridica nell'intricato caso che da circa sette anni oppone i vertici di
SABAM - corrispettivo belga di SIAE - ai rappresentanti del provider
Scarlet Extendend (ex-Tiscali) sostiene che un provvedimento che ordini ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio e blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale andrebbe a ledere, in linea di principio, le tutele previste dalla
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Un punto di vista che però non vincolerà i giudici della Corte di Giustizia Europea, in procinto di deliberare in vista di una sentenza che verrà pronunciata in una data successiva.
La sentenza porterebbe alla fine di una lunga battaglia iniziata nel
2004 con l'
ISP accusato di aver tratto vantaggio dai comportamenti illegali degli utenti. Scarlet era stato obbligato a bloccare l'accesso ai file che i propri utenti si scambiavano illegalmente. Ma gli stessi rappresentanti di SABAM avevano in seguito ammesso la non sufficiente efficacia dello stesso meccanismo.
Un tribunale di
Bruxelles aveva dunque bloccato il pagamento di una maxi-multa da
750mila euro.
Villalà³n ha ora sottolineato come la predisposizione di un tale sistema di filtraggio e blocco si risolva in una limitazione del diritto al rispetto del segreto delle comunicazioni e del diritto alla protezione dei dati personali, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali.
L'applicazione di un tale sistema limiterebbe inoltre anche la libertà d'informazione.
Secondo l'avvocato generale, una limitazione dei diritti e delle libertà dei netizen sarebbe ammissibile solo se si basasse su un fondamento normativo nazionale accessibile, chiaro e prevedibile.
Gli obblighi di blocco imposti all'ISP non sarebbero stati previsti in modo chiaro e preciso nella disposizione di legge belga in questione.
Di conseguenza, Villalà³n ha proposto alla
Corte di Giustizia di dichiarare che il diritto dell'Unione vieta ad un giudice nazionale di emanare un provvedimento che ordini ad un ISP di predisporre - in abstracto ed esclusivamente a spese di tale fornitore - un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l'impiego di software P2P.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
BitCity.it iscriviti alla nostra
Newsletter gratuita.