La
Corte UE di Lussemburgo, in una sentenza relativa a una causa in cui varie tv commerciali britanniche si sono opposte alla Tvc per la diffusione che questa realizza via Internet, ha stabilito che le emittenti televisive possono vietare la
ritrasmissione via internet dei loro
programmi da parte di un'altra società.
Questa ritrasmissione, in alcune condizioni, costituisce una vera e propria “comunicazione al pubblico” delle opere e deve essere autorizzata dal loro autore.
Per l’UE, “il diritto dell'Unione è volto ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori di opere, consentendo loro di ottenere un
adeguato compenso per l'utilizzazione di queste ultime, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. A tal fine, gli autori hanno un
diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico del loro lavoro”.
La Corte ritiene infatti che quando un’opera è oggetto di molteplici utilizzi, ciascuna sua trasmissione o ritrasmissione con l’utilizzo di uno specifico mezzo tecnico, deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dal suo
autore.
Conseguentemente, dato che la messa a disposizione delle opere attraverso la ritrasmissione su internet di una radiodiffusione televisiva terrestre viene effettuata con un mezzo tecnico diverso da quello della comunicazione originale, la ritrasmissione deve essere soggetta all'autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste sono comuni.
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