Viviane Reding, commissaria europea per le telecomunicazioni, ha affermato: "La
privacy e l'
integrità dei dati personali nel mondo digitale non sono solo questioni importanti, bensì
diritti umani tutelati dalle norme europee. Per questo la Commissione vigila per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e dei diritti sanciti dall'Unione. La garanzia della riservatezza digitale è un elemento chiave per
rafforzare la fiducia in internet, pertanto chiedo alle autorità del Regno Unito di modificare la legislazione nazionale al fine di garantire che i cittadini britannici possano usufruire appieno delle tutele previste dal diritto comunitario in materia di riservatezza delle comunicazioni elettroniche."
La
Commissione ribadisce la propria convinzione che il
Regno Unito non rispetti le
disposizioni comunitarie a tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche, come le e-mail o la navigazione su internet, previste dalle direttive
2002/58/EC ("ePrivacy") e
95/46/CE (direttiva sulla protezione dei dati).
La Commissione è giunta a questa conclusione dopo un'attenta analisi della risposta delle autorità britanniche alla lettera di costituzione in mora (la prima fase del procedimento di infrazione) inviata il 14 aprile 2009 (
IP/09/570 ). La Commissione ha avviato il procedimento in seguito alla risposta delle autorità britanniche alle denunce dei cittadini in merito all'uso di
software di "
behavioural advertising" da parte dei fornitori di servizi internet. In particolare, la Commissione ha riscontrato tre
lacune nelle norme vigenti nel Regno Unito che disciplinano la riservatezza delle comunicazioni elettroniche: non esiste un 'autorità nazionale indipendente preposta al controllo delle intercettazioni delle comunicazioni, sebbene l'istituzione di una tale autorità sia prevista dalle direttive ePrivacy e sulla protezione dei dati, in particolare con il compito di ricevere le denunce relative all'intercettazione delle comunicazioni. La normativa britannica vigente (
Regulation of Investigatory Powers Act 2000 -
RIPA) consente l 'intercettazione delle comunicazioni non solo quando gli interessati vi hanno consentito, ma anche quando chi esegue l'intercettazione ha "ragionevoli motivi di ritenere" che il consenso sia stato concesso. Queste norme non rispettano la legislazione comunitaria che definisce il
consenso come una manifestazione di volontà libera, specifica e informata.
Le disposizioni britanniche che vietano e prevedono sanzioni per le
intercettazioni illegali riguardano solo le intercettazioni "intenzionali", mentre il diritto comunitario impone agli Stati membri di vietare e sanzionare tutte le intercettazioni illegali, indipendentemente dalla loro intenzionalità .
Il Regno Unito dispone di due mesi per rispondere a questa seconda fase del procedimento di infrazione. In assenza di risposta, o se le risposte pervenute saranno insoddisfacenti, la Commissione potrà deferire la causa alla
Corte di giustizia delle Comunità europee.
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