E' vero, le email sono diventate una delle
forme di comunicazione fra le più diffuse, ma nonostante ciò non sono ancora vincolate come gli altri tipi di comunicazione. Nello specifico, decidere di sfruttare la
posta elettronica per manifestare a qualcuno la cattiva opinione che abbiamo nei suoi confronti non ha conseguenze. (Legali, perlomeno, perchà© sulla reazione del nostro poco-gradito interlocutore non vi sono garanzie.)La
Cassazione ha infatti deliberato che gli
insulti via email con costituiscono un reato.
Chiamata a pronunciarsi in merito a una vicenda che aveva come protagonista un 41enne, condannato per aver inviato un messaggio offensivo via posta elettronica, ha sentenzionato la non colpevolezza dell'uomo.
La mail in questione era indirizzata a una donna e conteneva "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale" del convivente della destinataria.
Il
tribunale di Cassino gli aveva inflitto, inizialmente, una multa di 200 Euro, ma l'ammenda e la condanna sono state annullate senza rinvio dalla Corte.
La Cassazione ha giustificato la decisione spiegando come il fatto non sia previsto dalla legge come
reato.
A questo punto è probabile che si scatenino discussioni di vario genere, in merito alla correttezza o meno della sentenza. E' la legge che si deve adeguare, annoverando fra le
forme comunicative imputabili di condanna anche l'email oppure è corretto distinguerla da altri mezzi?
La motivazione dei giudici è la seguente: "l'invio di un messaggio di posta elettronica esattamente come una lettera spedita tramite il servizio postale non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo".
A determinare l'assenza di reato sarebbe quindi la "mancata intrusione" nella vita di coloro che ricevono gli insulti, situazione che avviene, al contrario, con il
telefonino, sia con una
telefonata che via
sms, o ad esempio
citofonando.
L'uomo è stato quindi assolto perchà© la modalità di comunicazione della posta elettronica è
asincrona, ossia "l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio".
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