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Usare il nickname di qualcun altro è reato

La Corte di Cassazione ha stabilito che utilizzare online il nickname di qualcun altro è reato di sostituzione di persona.

Autore: redazione social media

Pubblicato il: 30/04/2013

La Corte di Cassazione ha stabilito che utilizzare online il nickname di qualcun altro è un reato, ossia quello di sostituzione di persona.
La Corte è stata chiamata a esaminare e giudicare il caso di una donna che, per vendicarsi della sua ex-datrice di lavoro, aveva pubblicato in una chat le iniziali e il numero di telefono cellulare della sua superiore. Poiché si trattava di una chat erotica, la donna era stata subissata di chiamate e messaggi ad alto contenuto hard, nel migliore dei casi, perché spesso si trattava di insulti.
Le indagini preliminari avevano portato alla condanna dell'autrice del misfatto per i reati di molestie, ingiurie e sostituzione di persona.
I giudici della quinta sezione penale hanno stabilito che la sostituzione di persona si ha anche quando qualcuno utilizza “un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”.
In questo specifico caso è pur vero che “l'imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi dell'ex-datrice di lavoro a insaputa di quest'ultima”.
Per i giudici, perciò, si incorre ugualmente nel reato di sostituzione di persona “anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per 'nome' non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità”.
Tra di essi, la Cassazione cita esplicitamente anche “i nickname utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il 'nickname' è attribuito”.

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