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Il fisco punta i riflettori sulle attività commerciali svolte sulle piattaforme online

Al via lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto. Un provvedimento fissa regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/11/2023

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.

Quali sono le attività “monitorate” - In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

Le piattaforme interessate - Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia delle entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

I termini per le comunicazioni - I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.



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