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Sentenza Fapav-Telecom, il Tribunale difende la privacy degli utenti

Il Tribunale di Roma ha difeso l'operato di Telecom Italia, che aveva rifiutato di fornire a Fapav i nominativi degli utenti che scaricano da internet materiale coperto da copyright.

Autore: Redazione D.Life

Pubblicato il: 19/04/2010

All'"intermediario", ossia al provider di servizi internet, non spettano compiti inerenti il controllo e la sorveglianza dell'attività  degli utenti online: il suo unico obbligo deve essere quello di adottare comportamenti collaborativi con le autorità , nel caso in cui esse portino avanti accertamenti su presunte violazioni commesse dagli internauti.
Questa, in breve, la sentenza del Tribunale di Roma sulla diatriba fra Fapav e Telecom Italia.
La controversia che, da tempo, si stava portando avanti fra la Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva e l'operatore, sembra essere giunta ad una risoluzione.
Fapav aveva ufficialmente richiesto a Telecom di fornire i nominativi degli utenti che avevano commesso azioni illegali, scaricando materiale coperto da copyright. In particolare, grazie alla consulenza di una società  francese, la Federazione aveva conteggiato i download illegali fatti dagli abbonati Telecom: per l'esattezza i calcoli e i controlli citavano 2,2 miliardi di download.
La società  ha sempre negato il consenso a svelare i nominativi degli utenti, spiegando come la tutela della loro riservatezza prevalesse sul bisogno di fornire prove.
Il Tribunale di Roma ha appunto accolto questa linea di pensiero e questo approccio alla questione: Telecom non è tenuta a rivelare i nomi degli utenti che scaricano contenuti coperti da copyright.
Pur mettendo in luce la correttezza del modus operandi di Fapav, ossia il fatto che durante l'attività  di investigazione i dati personali degli utenti non siano stati trattati, la ragione spetta all'operatore.
Addirittura, secondo quanto è stato sottolineato durante la sentenza, se Telecom avesse "obbedito" alla diffida di Fapav, avrebbe commesso un reato: "non solo non avrebbe dovuto ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1 ed essendo contrattualmente tenuta alla prestazione".
Il giudice ha inoltre messo in rilievo come ogni provvedimento che riguardi un utente deve essere stabilito dall'autorità  giudiziaria e, quindi, da nessun altro.
Infine, essendo in Italia assente una legge similare all'Hadopi francese, non è praticabile la strada dell'ammonizione a danno degli utenti che scaricano illegalmente materiali da internet coperti da diritti d'autore, anch'essa una richiesta di Fapav.
Si risolve quindi in un buco nell'acqua l'azione messa in atto dalla Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva: la riservatezza degli utenti che navigano in rete è al primo posto.

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