All'"intermediario", ossia al provider di
servizi internet, non spettano compiti inerenti il controllo e la sorveglianza dell'attività degli utenti online: il suo unico obbligo deve essere quello di adottare comportamenti collaborativi con le autorità , nel caso in cui esse portino avanti accertamenti su presunte
violazioni commesse dagli internauti.
Questa, in breve, la sentenza del
Tribunale di Roma sulla diatriba fra
Fapav e
Telecom Italia.
La controversia che, da tempo, si stava portando avanti fra la
Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva e l'operatore, sembra essere giunta ad una risoluzione.
Fapav aveva ufficialmente richiesto a Telecom di fornire i
nominativi degli utenti che avevano commesso azioni illegali, scaricando materiale coperto da
copyright. In particolare, grazie alla consulenza di una società francese, la Federazione aveva conteggiato i
download illegali fatti dagli abbonati Telecom: per l'esattezza i calcoli e i controlli citavano 2,2 miliardi di download.
La società ha sempre negato il consenso a svelare i nominativi degli utenti, spiegando come la tutela della loro
riservatezza prevalesse sul bisogno di fornire prove.
Il Tribunale di Roma ha appunto accolto questa linea di pensiero e questo approccio alla questione: Telecom non è tenuta a rivelare i nomi degli utenti che scaricano contenuti coperti da copyright.
Pur mettendo in luce la correttezza del modus operandi di Fapav, ossia il fatto che durante l'attività di
investigazione i dati personali degli utenti non siano stati trattati, la ragione spetta all'operatore.
Addirittura, secondo quanto è stato sottolineato durante la sentenza, se Telecom avesse "obbedito" alla
diffida di Fapav, avrebbe commesso un
reato: "non solo non avrebbe dovuto ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1 ed essendo contrattualmente tenuta alla prestazione".
Il giudice ha inoltre messo in rilievo come ogni
provvedimento che riguardi un utente deve essere stabilito dall'autorità giudiziaria e, quindi, da nessun altro.
Infine, essendo in Italia assente una legge similare all'
Hadopi francese, non è praticabile la strada dell'
ammonizione a danno degli utenti che scaricano illegalmente materiali da internet coperti da
diritti d'autore, anch'essa una richiesta di Fapav.
Si risolve quindi in un buco nell'acqua l'azione messa in atto dalla Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva: la
riservatezza degli utenti che navigano in rete è al primo posto.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
BitCity.it iscriviti alla nostra
Newsletter gratuita.